Annunci immobiliari: classe energetica APE è obbligatoria – Blog Banca Delle Case

In particolare esso introduce l’attestato di prestazione energetica e l’obbligo di indicare la classe energetica nelle pubblicità e negli annunci “tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali”. Importanti sono anche le sanzioni previste.

Il Decreto Legge definisce l’Attestato di Prestazione Energetica – APE (che sostituisce l’Attestato di certificazione energetica): “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

L’APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del  costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto evidenzia come l’attestazione della prestazione energetica possa riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio dell’unità immobiliare.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni

L’attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione il decreto stabilisce che il responsabile dell’annuncio sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Va ricordato che  i “Decreti Legge” entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma gli effetti prodotti sono provvisori in quanto devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il testo completo del decreto è disponibile sul sito www.gazzettaufficiale.it