Innanzitutto deve essere ben chiaro che sono obbligati a pagare l’anticipo IMU tutti i proprietari di beni immobili che si trovano sul territorio italiano e tutti i titolari di un diritto reale di godimento (come un usufrutto, un diritto di abitazione, ecc) sugli stessi immobili. L’imposta è applicata anche sulle persone giuridiche, quindi non solo quelle fisiche: si deve versare l’Imu per tutti gli immobili posseduti anche le società. Sono conteggiati anche tutti quegli immobili che sono utilizzati per il normale svolgimento dell’attività dell’azienda, ma anche gli immobili inutilizzati e vuoti costruiti al solo fine della vendita. Ovviamente, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche qualora l’immobile fosse di proprietà di diversi soggetti, l’imposta deve essere pagata da ciascuno di questi in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Andando nello specifico dei singoli casi, non deve essere versato alcun acconto Imu per l’abitazione principale e per massimo una pertinenza collegata all’abitazione principale stessa, per terreni agricoli e incolti, per l’abitazione del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale, per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli Iacp, ma soltanto se sono l’abitazione principale dell’assegnatario. Diversamente, si deve versare l’anticipo IMU per le abitazioni principali di pregio e le relative pertinenze ad esse collegate, le ex abitazioni di anziani residenti ora in casa di riposo o in istituto di ricovero solo se affittate, le case di abitazione in Italia per cittadini italiani residenti all’estero, anche queste solo se non affittate, altre abitazioni locate, sfitte, in uso gratuito a familiari, a disposizione o seconde case, pertinenze di abitazioni diverse dall’abitazione principale e altri immobili, come negozi, uffici, depositi, fabbricati strumentali e aree fabbricabili.
Chi è tenuto a versare l’acconto dell’Imu deve, prima di tutto, calcolare la base dell’imponibile, che si determina attraverso questa semplice operazione: rendita catastale (maggiorata del 5%) per moltiplicatore, uguale base imponibile Imu. Ovviamente questo calcolo è più facile da dirsi che da farsi. Per non commettere errori è più opportuno iniziare dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno che, come in passato, deve essere rivalutata del 5% (quindi moltiplicare per 1,05). Per conoscere esattamente la rendita catastale si può consultare il rogito dell’immobile oppure una visura catastale recente. In alternativa la rendita catastale si può ottenere anche consultando dal quadro RB del modello Unico o B del 730. In questo caso, però, è necessario considerare che nel modello Unico viene indicata la rendita già incrementata del 5%, quindi non occorre rivalutarla, mentre nel modello 730 viene segnato l’importo base, quindi da maggiorare.
La redita catastale, una volta rivalutata, va moltiplicata per il coefficiente detto “Moltiplicatore Imu”, il quale che varia a seconda della tipologia dell’immobile. Per quel che riguarda le abitazioni, il moltiplicatore Imu 160 vale per le categorie catastali A (con l’esclusione di A 10, ovvero studi ed uffici) e alle relative pertinenze, tra cui cantine e soffitte (C2), box e autorimesse (C6) e tettoie (C7). Invece, solamente 80 per quanto riguarda uffici e studi (A10). A seguire c’è il moltiplicatore 140, il quale si applica sia per gli immobili a uso collettivo (categoria B), sia per i laboratori artigianali e gli stabilimenti balneari (C/3, C/4 e C/5). Il moltiplicatore arriva a 65 per gli immobili a destinazione speciale (D, ma non D/5). Scende fino a 55 per quel che riguarda invece il campo commerciale, chi possiede un negozio (Categoria C1), infatti, è il più “fortunato”, se così si può definire. Infine sono esenti dalla prima rata i moltiplicatori di 135 e 110 per i terreni agricoli, questo perché sono compresi nell’esenzione fissata dal governo.
Per stabilire quanto si è tenuti a versare, infine, la base imponibile deve poi essere moltiplicata per l’aliquota stabilita dal Comune: base imponibile Imu, per aliquota decisa dal comune, uguale imposta annua. In ogni caso, se non si è sicuri di questa procedura, è meglio rivolgersi a dei consulenti specializzati.